Rischio amianto

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Censimento e mappatura dell’Amianto/Eternit nel territorio comunale (L.R. n°10 del 29 aprile 2014 e s.m.i.)

Data:

05 Gennaio 2023

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Descrizione

Il Sindaco Premesso Che:

  • sulla GURS Parte Prima n.19 – Supp. Ordinario del 9 maggio 2014, è stata pubblicata la L.R. n°10 del 29 aprile 2014, contenente norme, termini e modalità, per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto;
  • da una prima ricognizione sul territorio comunale, si evince la presenza di cemento-amianto in svariate tipologie d’uso (tetti, canne fumarie, serbatoi, ecc.);

Considerata l’importanza della Legge Regionale n°10/2014 e la necessità della sua attuazione, anche in relazione agli obiettivi del Piano Nazionale Amianto e del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le disposizioni normative della Legge 27 marzo 1992, n.257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto;

Ritenuto che appare opportuno ricordare che in base alle principali norme che regolano la materia a livello statale è fatto obbligo:

  • da parte delle imprese che utilizzano indirettamente l’amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche di manufatti e strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, di trasmettere annualmente all’ASP la relazione prevista dall’art.9 della Legge 257/92;
  • da parte dei proprietari degli immobili di comunicare all’ASP i dati relativi alla presenza di amianto, secondo quanto stabilito dall’art.12, comma 5 della Legge 257/92;
  • da parte dei proprietari o del responsabile dell’attività che si svolge, in presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, di adottare il programma di controllo prescritto all’art.4 del D.M. 06/09/94, inclusa la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
  • da parte dei proprietari, tenendo conto che i rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.

Rilevato che questo Comune, nei termini richiesti dalla Legge Regionale n.10/2014 deve segnalare al competente Dipartimento della Protezione Civile – Direzione Generale, e agli organi preposti la presenza eventuale di siti contaminati e situazioni pregiudizievoli, per consentire il censimento e la mappatura dell’amianto generale.

Sentiti il Dirigente del Comando di Polizia Municipale ed il Dirigente del Settore ECA.

Visto il comma 5° dell’art.12 della L.n°257 del 27/03/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all’ASP, la localizzazione dell’amianto fioccato o in matrice friabile presente negli edifici e che, l’art.3 comma 1 lett. c della citata legge regionale n°10/2014 fissa il termine di completamento del censimento di amianto nel territorio regionale entro 24 mesi dall’entrata in vigore della normativa richiamata, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto;

Visto il D.Lgs. 152/2006, che impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;

Visto il T.U. n°81/2008 e s.m.i

Vista la Legge Regionale 29 aprile 2014, n°10;

Vista la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 22 luglio 2015 pubblicata nella GURS Parte Prima n.32 del 07/08/2015.

RENDE NOTO

a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d’unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi, con comunicazione a mezzo delle schede di auto notifica allegate al presente da presentare entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso in una delle seguenti modalità:

  • all’ufficio protocollo dell’Ente;
  • a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) su poliziamunicipale@pec.sglapunta.it
  • a mezzo e-mail su amianto@sglapunta.it
  • a mezzo raccomandata all’Ufficio di Protezione Civile, Piazza Europa 1 – 95037 San Giovanni La Punta.

Il Comune provvederà a trasmettere all’ASP di competenza tutte le schede pervenute per il prosieguo dell’iter di competenza, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile per il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio di competenza, e all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), così come previsto all’art.5 comma 3 della L.R. n.10/2014.

AVVERTE

La violazione degli obblighi di cui agli art. 3, 4 e 5 della L.R. n.10/2014 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15, comma 4 della legge 27 marzo 1992, n.257.

  • Qualora l’amianto presente nell’immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio. Ad ogni modo, tutti i proprietari di immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all’attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente: una dettagliata relazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto; le indicazioni sulle azioni che s’intendono adottare ed i relativi tempi; il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M.06/09/1994.
  • In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà classificare il materiale presente come: a) integro; b) suscettibile di danneggiamento; c) danneggiato;
  • Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) e c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione da parte dell’ASP e presentazione degli atti tecnici previsti;
  • Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del comune di San Giovanni La Punta, può presentare segnalazione scritta, al Settore Polizia Municipale, Ufficio Protezione Civile;
  • Chiunque violi il divieto di abbandono dei rifiuti ai sensi degli art. 192 e 255 del D.Lgs. n.152 /2006 e s.m.i. è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Ai sensi dell’art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006 “chiunque cagiona l’inquinamento del suolo e sottosuolo con rifiuti inquinanti è punito con l’arresto fino a due anni in caso di sostanze pericolose”

Il Presente avviso:

  • verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, oltre che a mezzo manifesti sul territorio comunale;
  • Sarà inviata al Dirigente del Comando di Polizia Municipale ed al Dirigente del Settore ECA e, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al Dipartimento della Protezione Civile – Direzione Generale – Palermo.

Dalla Residenza Municipale lì 1 Ottobre 2015.

Il sindaco
Antonino Bellia

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Pagina aggiornata il 12/09/2023, 11:56